Studio Tecnico Mazzarello Ing. Giuseppe Angelo

Alessandria

Studio tecnico, ingegnere/architetto/geometra, - progettazione architettonica e strutturale antisismica; - progettazione urbanistica. edilizia - civile - industriale, calcoli strutturali e verifiche sismiche; - certificazione energetica edifici - analisi energetica, termografia, impianti: - catasto e pratiche edilizie per ottenere il titolo abilitativo necessario per costruire o modificare un edificio. - PRATICHE EDILIZIE, progettazione edile, ingegneria ed architettura civile – industriale; - IMPIANTI; - PROGETTAZIONE E ANALISI DI CALCOLO STRUTTURE; - CERTIFICAZIONE E ANALISI ENERGETICA EDIFICI; - TERMOGRAFIA APPLICATA: PERIZIE TERMOGRAFICHE ISPETTORE TERMOGRAFICO ABILITATO UNI EN ISO 9712 (La Norma Europea UNI EN ISO 9712 (giugno 2012) sostitutiva della UNI EN 473 (novembre 2001) stabilisce un preciso e vincolante sistema di qualificazione per chi è abilitato ad effettuare queste indagini con una specifica certificazione del tecnico incaricato di effettuare prove termografiche; - PROGETTAZIONE ECO-SOSTENIBILE (Edifici a consumo quasi zero); - PERIZIE DI VALUTAZIONE E MISURA IAQ (INDOOR AIR QUALITY OVVERO QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI CONFINATI) E CONDIZIONI DI COMFORT NEGLI AMBIENTI INTERNI: - Analisi e studio della eventuale sindrome da edificio malato, scuole, uffici, abitazioni (Sick Building Syndrome) e conseguenze che ne derivano. - Analisi e studio delle condizioni di IAQ nelle fabbriche per ottimizzare il microclima e migliorare la produttività. - VALUTAZIONE SISMICA e calcoli strutturali edifici in muratura e cemento armato; - RISTRUTTURAZIONE, MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO EDIFICI ESISTENTI; - CALCOLO STRUTTURALE PONTEGGI OLTRE AL DISEGNO ESECUTIVO; - DOCUMENTAZIONE TECNICA “ENEA” PER DETRAZIONE 65% DELLA SPESA SOSTENUTA; - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE; CONSULENTE TECNICO GIUDIZIARIO, iscritto all’Albo dei consulenti tecnici presso il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA al N°79 pagina 35 dal 12/01/1988; ABILITAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - MINISTERO DELL’INTERNO – ELENCO PROFESSIONISTI ABILITATI AI SENSI DELLA LEGGE 818/1984 - CODICE AL00885I00095; COLLAUDO DI OPERE IN CEMENTO ARMATO, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA COLLLAUDATORE ISCRITTO DAL 10.02.1998 NELL’ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI; La progettazione degli edifici, oltre alla conformità prevista dalle norme energetiche ed acustiche è vincolata alla verifica della struttura. Le nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008), insieme al quadro legislativo Regionale obbligano alla progettazione e valutazione sismica delle strutture, anche in muratura portante TERMOGRAFIA CERTIFICATA • PERIZIE TERMOGRAFICHE – CERTIFICATE Report UNI EN ISO 9712 CERTIFICAZIONE E ANALISI ENERGETICA EDIFICI PROGETTAZIONE ECO-SOSTENIBILE • ISPETTORE TERMOGRAFICO ABILITATO di I e II livello – UNI EN ISO 9712 La certificazione di livello 2 è necessaria per conferire un valore legale all’indagine termografica. La norma UNI EN 13187 stabilisce che l’indagine termografica debba essere effettuata ed interpretata da personale in possesso di idonea formazione. La norma UNI EN ISO 9712, riconosciuta in Italia ed Europa, prevede la certificazione di livello 2 per l'esecuzione di ispezioni termografiche qualificate TERMOGRAFIA CERTIFICATA • PERIZIE TERMOGRAFICHE – CERTIFICATE Report UNI EN ISO 9712 CERTIFICAZIONE E ANALISI ENERGETICA EDIFICI PROGETTAZIONE ECO-SOSTENIBILE • ISPETTORE TERMOGRAFICO ABILITATO di I e II livello – UNI EN ISO 9712 La certificazione di livello 2 è necessaria per conferire un valore legale all’indagine termografica. La norma UNI EN 13187 stabilisce che l’indagine termografica debba essere effettuata ed interpretata da personale in possesso di idonea formazione. La norma UNI EN ISO 9712, riconosciuta in Italia ed Europa, prevede la certificazione di livello 2 per l'esecuzione di ispezioni termografiche qualificate SONO PRATICHE EDILIZIE: La DIA (Denuncia di Inizio Attività Edilizia): è un provvedimento amministrativo inoltrato all’autorità comunale che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza. La DIA è riconosciuta come procedura facoltativa alternativa al permesso di costruire e risulta disciplinata nell'ordinamento nazionale dal decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; tuttavia la competenza in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni ha poi motivato molte Amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione. Il permesso di costruire: è un provvedimento amministrativo richiesto all’autorità comunale e dalla stessa rilasciato, che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria. Il Permesso di costruire, che ha sostituito il precedente istituto della Concessione edilizia, è regolato nell'ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, tuttavia la competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi motivato molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione. - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): è un documento che consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della DIA che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività. Essa è stata introdotta dall’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sostituendo integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con l'obiettivo di accelerare e semplificare rispetto alla precedente disciplina. La norma richiede espressamente che alla segnalazione certificata di inizio attività siano allegate, tra l'altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza da parte dell'Amministrazione. La C.I.A.L. (comunicazione inizio attività edilizia libera): La CIAL è una pratica amministrativa in vigore da maggio 2010, deriva dalla legge n.47 del 1985 (art.26 "opere interne") e va presentata allo sportello dell'edilizia del proprio comune da chiunque intenda compiere opere interne a fabbricati con manutenzione ordinaria e straordinaria (definiti nel DPR 380/01). La manutenzione ordinaria non necessità di alcun titolo abilitativo né comunicazione, alcuni comuni consigliano di inviare una lettera in carta semplice con cui si dichiara la tipologia e l'inizio dei lavori, utile anche per accedere agli incentivi per ristrutturazione edilizia. Per la manutenzione straordinaria è necessaria la firma di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra iscritto al relativo albo professionale) che asseveri le opere da compiersi, fra le quali figurano: •demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni, la classica ristrutturazione con opere interne •rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti •opere accessorie in edifici esistenti che comunque non comportino aumenti di volume e di superfici utili •rivestimenti e tinteggiatura di prospetti esterni in presenza di Piano del Colore •Interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia •opere temporanee da rimuovere entro 90 giorni •modifica facciate senza alterazione valori estetici per realizzare nuove aperture ai servizi igienici •rifacimento di vespai, sostituzione di solai, costruzione di recinzioni La CIAL è costituita da: •un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura con firma del progettista •una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi •la certificazione con cui il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori.
Via Benedetto Cairoli, 125 - Ovada (AL)
0143822684

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